Il decreto sicurezza che ha reintrodotto il reato di blocco stradale è stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale. A sollevare la questione è stato il gip del tribunale di Torino, Antonio Borretta, nell’ambito del procedimento relativo alla manifestazione pro Palestina del 17 maggio 2025.
Quel giorno circa duecento persone avevano occupato il raccordo autostradale Torino-Caselle, interrompendo la circolazione per circa 40 minuti durante l’ora di punta. I manifestanti avevano utilizzato un megafono per annunciare la decisione di bloccare il traffico, collegandola alla protesta contro la guerra e alla situazione nella Striscia di Gaza.
Il procedimento sospeso
Il 3 giugno il pubblico ministero aveva chiesto al gip l’emissione di un decreto penale nei confronti di 18 indagati e, contestualmente, di rimettere alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della norma. Nei giorni scorsi il giudice ha accolto la richiesta: il procedimento è stato quindi sospeso in attesa della decisione della Corte.
Secondo l’impostazione del pm e del gip, il decreto sicurezza potrebbe violare l’articolo 77 della Costituzione, che consente al governo di adottare decreti legge soltanto in presenza di casi straordinari di necessità e urgenza. Gli stessi temi, osserva l’ordinanza, erano già prossimi all’esame del Senato quando il governo è intervenuto con lo strumento d’urgenza.
Il diritto di riunione
Nel provvedimento, Borretta richiama anche il possibile contrasto tra la norma e l’articolo 17 della Costituzione, che tutela la libertà di riunione. Per il giudice, una manifestazione pacifica può produrre rallentamenti o temporanee interruzioni della circolazione, senza che questo effetto costituisca necessariamente un comportamento illecito.
La libertà di riunione, scrive il gip, non consiste soltanto nella presenza simultanea di più persone, ma comprende anche la possibilità di organizzare l’iniziativa in modo da rendere percepibile il messaggio collettivo. In questa prospettiva, il temporaneo sacrificio della fluidità del traffico potrebbe rappresentare un effetto ordinario dell’esercizio del diritto di manifestare.
La disposizione contestata punisce chi impedisce la libera circolazione su strada o ferrovia ostruendola con il proprio corpo. Se il fatto è commesso da più persone riunite, è prevista la reclusione da sei mesi a due anni. Una pena ritenuta dal giudice potenzialmente dissuasiva rispetto all’esercizio delle libertà collettive.
Oltre al contenuto della norma, l’ordinanza critica l’uso del decreto legge per intervenire su una materia già inserita nel percorso parlamentare. L’eterogeneità delle finalità, l’insufficienza delle motivazioni e la pendenza dell’iter in Parlamento potrebbero, secondo il gip, aver trasformato uno strumento eccezionale in una modalità alternativa e accelerata di legislazione ordinaria. Ora spetterà alla Consulta stabilire se il reato di blocco stradale sia compatibile con la Costituzione.